Statuto dell’Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato
Impiego
Art.1
Costituzione
E' costituita ai sensi dell'
Art.39 della Costituzione della
Repubblica Italiana la Confederazione denominata 'Unione Sindacati
Professionisti Pubblico-Privato Impiego - USPPI', con sede legale in Roma, alla
quale aderiscono le organizzazioni professionali Nazionali che accettano il
presente Statuto.
Art.2
Scopi
L'Unione ha lo scopo di promuovere e sviluppare:
a) la
partecipazione unitaria e il coordinamento delle organizzazioni professionali
Nazionali aderenti all'attività sindacale nei diversi settori di lavoro, la
rappresentatività sul piano Nazionale, internazionale e di Comunità Europea e ad
ogni altro livello territoriale;
b) la valorizzazione del ruolo professionale
e l'osservanza dei principi deontologici a tutela del prestigio delle categorie
professionali nel rapporto di lavoro;
c) la funzione sociale della
professione nell'economia Nazionale, nell'interesse generale della
collettività;
d) la esclusiva responsabilità e discrezionalità nell'esercizio
della professione con precisa delimitazione delle mansioni espletate negli altri
settori amministrativi;
e) la tutela degli interessi etico-morali,
professionali, giuridico-nomativi, economici, singoli e collettivi dei
professionisti e dei ricercatori dipendenti;
f) la difesa dei professionisti
dipendenti nell'esercizio delle rispettive professioni;
g) l'affermazione del
principio che le norme che stabiliscono il rapporto tra li datore di lavoro e il
professionista, possono sancire solo il generico divieto a compiere quegli atti
e quelle attività professionali che implicano interesse privato in atti di
ufficio;
h) la promozione e la collaborazione al progresso della professione
e della ricerca, favorendo ogni iniziativa volta al perfezionamento
tecnico-professionale e culturale, al fine di un costante miglioramento delle
strutture organizzative professionali e dei mezzi strumentali di lavoro,
promuovendo congressi, convegni ed altre occasioni ed iniziative dirette ad
estendere le conoscenze professionali degli associati;
i) la diretta
rappresentanza e tutela sindacale degli iscritti associati e aderenti;
l) la
promozione, la partecipazione, l'organizzazione delle iniziative sindacali,
culturali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Art.3
Adesioni
Possono aderire all'USPPI a domanda:
a) la Federazione
sindacale professionale del settore rappresentativa a livello nazionale di più
categorie professionali e della ricerca;
b) le organizzazioni professionali
di categoria e dei ricercatori rappresentative a livello nazionale di singole o
diverse categorie operanti anche in un solo settore di lavoro dipendente;
c)
singoli o gruppi di dipendenti.
L'adesione all'USPPI è estesa a tutti gli
enti, compresi quelli economici, e delle aziende.
La domanda di adesione può
essere respinta dal Consiglio Nazionale se non ricorrono gli elementi che
contraddistinguono l'attività professionale e della ricerca dalle
altre attività di lavoro dipendente.
E' consentita la iscrizione dei
lavoratori di altre categorie ai fini indicati nei punti i) e l) dell'
Art.2 in
qualità di aderenti.
L'adesione all'USPPI comporta il pagamento delle quote
sociali.
Qualora la domanda di adesione venga accolta la Federazione
Nazionale di settore e l'organizzazione professionale e di categoria acquistano
la qualità di iscritto.
I professionisti e i ricercatori acquistano la
qualità di associato.
La qualità di iscritto o di associato si perde:
a)
per dimissioni;
b) per morosità;
c) per inadempienza ai doveri
sociali;
d) per la perdita del requisito di cui al primo comma relativo
all'eclusività
dell'attività professionale o della ricerca;
e) per
comportamenti, per iniziative, per attività e per azioni contrarie o in
contrasto con le finalità dell'USPPI o con le linee programmatiche stabilite
dall'Assemblea Generale e dallo Statuto.
L'espulsione per motivi di cui alle
lettere c) ed e) deve essere deliberata a maggioranza dal Consiglio Nazionale su
proposta della Giunta Nazionale motivata ed approvata a maggioranza semplice,
sentito il giudizio formulato dal Collegio dei Probiviri.
La Federazione di
settore e le organizzazioni professionali e di categoria aderenti all'Unione
conservano piena autonomia sia sul piano strutturale e funzionale che su quello
economico - finanziario e possono promuovere azioni sindacali autonome qualora
queste non siano in contrasto con le finalità dell'USPPI, informandone
tempestivamente la Giunta Nazionale dell'Unione; possono chiedere al Segretario
Generale l'adesione dell'Unione alla vertenza.
Art.4
Organi Direttivi
Sono Organi Direttivi dell'Unione:
- L'Assemblea
Generale;
- Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- La Giunta Nazionale;
-
Le Segreterie Regionali;
- Il Collegio del Probiviri.
Tutte le cariche
sociali sono elettive e durano quattro anni.
Art.5
Assemblea Generale
L'Assemblea Generale è l'organo deliberante dell'Unione e viene
convocata ogni quattro anni per dibattere le linee programmatiche generali
dell'attività sindacale futura in armonia con gli indirizzi
statutari.
All'Assemblea sono invitati a partecipare con un numero di voti
pari al numero degli associati in regola con le quote sociali, i rappresentanti
legali in carica delle Federazioni Nazionali di settore.
Ciascuna
organizzazione professionale di categoria partecipa all'Assemblea tramite il
rappresentante legale in carica che ha diritto ad un voto.
Possono
partecipare all'Assemblea gli associati alle Federazioni Nazionali di settore e
alle organizzazioni professionali di categoria che rappresentano unicamente il
proprio voto, purché siano in regola con le quote sociali.
In tale ultimo
caso, dal computo dei voti dei rappresentanti legali in carica delle Federazioni
Nazionali di settore dovranno essere defalcati quelli dei rispettivi associati
che partecipano di persona all'Assemblea Generale.
L'Assemblea Generale può
essere convocata in via straordinaria a richiesta motivata:
a) del Consiglio
Direttivo Nazionale;
b) di almeno due Federazioni Nazionali di settore di cui
alla lettera a) dell'
Art.3;
c) di almeno quattro organizzazioni professionali
di categoria di cui alla lettera b) dell'
Art.3 di cui almeno due appartenenti ad
un settore diverso;
d) di almeno un decimo degli associati in regola con le
quote sociali i quali avanzano la richiesta motivata e firmata alla Giunta
Nazionale per la convalida delle firme.
L'Assemblea decide a maggioranza
semplice, eccetto per lo scioglimento dell'Unione.
In caso di scioglimento
dell'Unione, la proposta motivata deve essere sottoscritta dalla maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale presenti per la sua
approvazione. La delibera di scioglimento e le modalità connesse allo
scioglimento saranno presentate all'Assemblea Generale, convocata in via
straordinaria, per la decisione da parte degli iscritti e degli associati
presenti e votanti.
L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione
quando è presente almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazine, da
effettuarsi almeno un'ora dopo la prima, con qualsiasi numero di iscritti e
associati presenti.
L'Assemblea Generale è presieduta dal Segretario Generale
o da uno dei Segretari Generali Aggiunti da lui delegato; in caso di loro
assenza, da un iscritto nella persona del suo legale rappresentante, in regola
con le quote sociali, eletto a maggioranza dai
presenti.
La convocazione degli iscritti viene effettuata dal Segretario Generale o da un
suo delegato con lettera personale, almeno 15 giorni prima della data
dell'Assemblea Generale; la Giunta Nazionale stabilisce le modalità di
funzionamento dell'Assemblea e della convocazione degli associati, i quali
possono essere convocati direttamente dall'Unione con lettera personale come
sopra indicato o tramite gli Organi deliberanti delle rispettive Federazioni
Nazionali di settore o organizzazione professionale di categoria, alle quali il
Segretario Generale comunicherà il giorno, l'ora e il luogo della riunione,
nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno; nei casi urgenti la
convocazione viene effettuata per le vie più
brevi. L'Assemblea Generale elegge il
Segretario Generale, tre Segretari Generali Aggiunti, il Presidente e ratifica
le nomine dei componenti il nuovo Consiglio Nazionale e dei Segretari Regionali
su proposta del Consiglio Nazionale uscente.
L'Assemblea Generale, infine,
ratifica a maggioranza semplice le modifiche e gli emendamenti integrativi
apportati allo Statuto dal Consiglio Nazionale.
Art.6
Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale, Organo di direzione dell'Unione, è così
composto:
a) dai rappresentanti legali o da un loro delegato e da sei
rappresentanti -tre effettivi e tre supplenti- designati da ciascuna delle
Federazioni professionali di settore di cui alla lettera a) dell'
Art.3;
b)
dai legali rappresentanti o da un loro delegato e da tre rappresentanti -due
effettivi e uno supplente- designati da ciascuna delle organizzazioni
professionali e di categoria di cui alla lettera b) dell'
Art.3, aventi un numero
di tesserati non inferiore ai 2000, ovvero dai rappresentanti legali o da un
loro delegato e da due rappresentanti -uno effettivo e uno supplente- designati
come sopra, quando il numero di tesserati è inferiore ai 2000.
c) per
ciascuna categoria professionale da un rappresentante iscritto alla Federazione
professionale di settore di cui alla lettera a) dell'
Art.3, designato dalla
Federazione professionale medesima, sentiti gli iscritti della categoria
interessata, con diritto di parola;
d) dai Segretari Regionali
dell'Unione;
e) dal Segretario Generale e dai Segretari Generali
Aggiunti.
Alle riunioni partecipa il Presidente dell'Unione.
Le
Federazioni Nazionali di settore e le organizzazioni professionali di categoria,
su richiesta del Segretario Generale, inviano i nominativi dei designati quali
componenti il Consiglio Nazionale con i dati relativi al titolo professionale e
all'Ente o Azienda di appartenenza. In caso di dimissioni o di impedimento di un
componente del Consiglio Nazionale, l'Organo direttivo della rispettiva
Federazione Nazionale di settore o dell'organizzazione professionale di
categoria dovrà comunicare per iscritto al Segretario Generale il nominativo del
nuovo componente del Consiglio Nazionale che dura in carica per il restante
periodo del mandato.
Qualora a Segretario Generale e a Segretario Generale
Aggiunto sono eletti un legale rappresentante di una Organizzazione aderente
all'USPPI, di cui alle lettere a) e b) dell'
Art.3, essi possono delegare un
associato a rappresentare l'organizzazione medesima nel Consiglio
Nazionale.
Il Consiglio Nazionale è convocato di norma una volta all'anno e
comunque sempre prima della convocazione dell'Assemblea Nazionale ordinaria o
straordinaria..
La convocazione avviene con avviso firmato dal Segretario
Generale o da un suo delegato, spedito almeno quindici giorni prima della data
prefissata per la riunione, con l'indicazione del giorno, ora e luogo della
riunione e con l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
In caso
di urgenza la convocazione viene effettuata per le vie più brevi.
Su
richiesta di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Nazionale o di almeno due
Federazioni Nazionali di settore, il Segretario Generale convoca il Consiglio
Nazionale in via straordinaria nel più breve tempo possibile.
Le decisioni
del Consiglio Nazionale sono valide in prima convocazione se sono presenti
almeno 2/3 dei suoi componenti e le decisioni vengono deliberate a maggioranza
assoluta dei presenti.
In mancanza del numero legale il Consiglio Nazionale
si riunisce in seconda convocazione a distanza di almeno un'ora dalla prima
andata deserta. Le deliberazioni approvate in seconda convocazione a maggioranza
semplice dei votanti, sono valide se sono presenti almeno tre Federazioni
Nazionali di settore.
In caso di parità di voto, il voto del Segretario
Generale è determinante.
Ogni Federazione Nazionale di settore di cui alla
lettera a) dell'
Art.3 ha diritto a due voti; le organizzazioni professionali di
categoria di cui alla lettera b) dell'
Art.3 hanno diritto per ciascun settore di
lavoro ad un voto preventivamente concordato dalle organizzazioni professionali
appartenenti al medesimo settore; le organizzazioni di cui alla lettera b)
dell'
Art.3 con almeno 2000 tesserati hanno diritto ad un voto per ciascun
settore nel quale hanno non meno di 100 tesserati.
Le deliberazioni approvate
diventano esecutive per ciascun iscritto con atto interno di ratifica da
deliberarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della delibera del
Consiglio Nazionale, trascorsi i quali, senza che sia pervenuta alcuna
comunicazione al Segretario Generale, la deliberazione si intende ratificata
dall'iscritto.
Compete al Consiglio Nazionale:
- approvare le linee
programmatiche generali sottoposte dalla Giunta Nazionale per assicurare la
necessaria continuità d'indirizzo all'azione sindacale;
- approvare
l'organizzazione dell'Unione sottoposta dalla Giunta Nazionale;
- approvare
lo schema della relazione morale da sottoporre all'Assemblea Generale
predisposta dalla Giunta Nazionale, sentito il parere del Comitato tecnico;
-
deliberare sulle domande di adesione all'Unione, nonché sulle vertenze definite
dal Collegio dei Probiviri;
- convocare l'Assemblea Generale in via
ordinaria; in via straordinaria la richiesta di convocazione deve essere
presentata e motivata da almeno due Federazioni Nazionali di settore e dovrà
essere avanzata in una precedente riunione; la convocazione dell'Assemblea in
via straordinaria deve essere approvata nella successiva riunione a maggioranza
degli iscritti presenti;
- nominare il Tesoriere;
- approvare il bilancio
quadriennale;
- stabilire le quote dei contributi associativi;
-
ratificare la nomina dei componenti la Giunta Nazionale;
- nominare a
maggioranza semplice un associato quale Segretario degli Organi Collegiali per
il disbrigo degli affari correnti di segreteria e per la redazione dei verbali
delle riunioni che saranno controfirmati dal suddetto Segretario e dal
Segretario Generale o da un suo delegato;
- modificare lo Statuto con
delibera motivata ed approvata a maggioranza di almeno i 2/3 degli iscritti
presenti. La proposta di modifica deve essere presentata dal legale
rappresentanze di una Federazione Nazionale di settore in una precedente
riunione ed inviata per l'esame di competenza al Collegio dei Probiviri che
dovrà rimetterla con proprio parere alla Giunta Nazionale.
Successivamente il
Segretario Generale, sentita la Giunta Nazionale. convoca, se del caso, il
Consiglio Nazionale in seduta straordinaria con le modalità previste al sesto
comma del presente articolo e sottopone la modifica presentata con i pareri
espressi dagli Organi sopracitati;
- eleggere il Collegio dei Probiviri e il
Collegio dei Revisori dei Conti;
- ratificare la nomina dei Consiglieri
Nazionali componenti il Comitato tecnico consultivo.
Il Consiglio Nazionale
risponde all'Assemblea Nazionale sul rispetto degli scopi statutari.
Art.7
Giunta Nazionale
La Giunta Nazionale è l'Organo esecutivo dell'Unione ed è
composta dal Presidente, dal Segretario Generale, dai Segretari Generali
Aggiunti, dai legali rappresentanti delle Federazioni Nazionali di settore di
cui alla lettera a) dell'
Art.3 o da un loro delegato componente del Consiglio
Nazionale in qualità di Segretari Nazionali dell'Unione e si completa con un
componente del Consiglio Nazionale designato da ciascun iscritto.
La Giunta
Nazionale elegge tra i suoi membri, prima di ogni riunione, il coordinatore, a
maggioranza semplice, il quale coordina i lavori.
I membri della Giunta
Nazionale coadiuvano il Segretario Generale nell'espletamento delle sue
funzioni, lo sostituiscono a richiesta, per lo svolgimento di determinati
compiti.
Di norma i compiti che possono essere delegati sono:
1)
l'organizzazione dell'Unione e delle pubbliche relazioni;
2) lo studio
sull'organizzazione dei regolamenti e degli ordinamenti delle strutture
operative, lo studio il parere e la partecipazione, su invito o convocazione
delle amministrazioni, in relazione ai lavori sulle materie sindacali e del
lavoro;
3) i rapporti con gli Ordini ed i Collegi professionali;
4) il
coordinamento delle azioni inerenti all'attività sindacale degli
iscritti.
Compiti della Giunta Nazionale sono:
- curare l'esecuzione delle
delibere del Consiglio Nazionale deliberando su tutti gli atti a carattere di
urgenza di natura sindacale, amministrativa e legale che andranno soggetti a
ratifica del Consiglio Nazionale;
- rappresentare l'Unione in ogni rapporto
con le autorità, con le amministrazioni e nelle trattative sindacali;
-
mantenere un permanente rapporto con gli organi periferici dell'Unione, con gli
iscritti, con le autorità territoriali e con il Parlamento;
- attraverso il
Segretario Generale può costituirsi in giudizio per la tutela legale
dell'Unione.
La Giunta Nazionale è di norma convocata una volta ogni sei mesi
dal Segretario Generale, salvo i casi di urgenza, sempre per le vie più brevi.
Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà dei Segretari Nazionali e
le decisioni sono prese a maggioranza semplice di voti dei
presenti.
Partecipa ai lavori della Giunta Nazionale il Segretario degli
Organi Collegiali.
Art.8
Presidente
Il Presidente è socio onorario dell'Unione e viene eletto
dall'Assemblea Generale sentita la Giunta Nazionale. Il Presidente, su proposta
della Giunta Nazionale, viene prescelto tra le personalità di chiara fama del
mondo professionale; nel condividere gli scopi di cui all'
Art.2 collabora alla
loro attuazione.
Fa parte di diritto della Giunta Nazionale e partecipa alle
riunioni del Consiglio Nazionale con diritto alla parola.
Presiede la
riunione del Comitato tecnico consultivo dell'Unione e collabora con il
Segretario Generale e con la Giunta Nazionale nei rapporti sindacali, legali e
culturali a livello nazionale, internazionale, e di Comunità Europea e in ogni
altra iniziativa tendente a valorizzare il prestigio dell'Unione e la sua
diretta partecipazione alle trattative sindacali nazionali.
Art.9
Segretario Generale
Il Segretario Generale è il rappresentante legale dell'Unione
ed ha la firma sociale. Il Segretario Generale nei casi urgenti prende tutte le
iniziative che reputa necessarie per il conseguimento dei fini
statutari.
Il Segretario Generale, altresì:
- coordina l'attività dell'organizzazione in
generale e quella sull'applicazione delle norme statutarie;
- coordina
l'attività del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale e prende ogni
iniziativa utile o necessaria;
- attua, d'intesa con la Giunta Nazionale, le
direttive approvate dal Consiglio Nazionale, per la tutela degli interessi degli
iscritti e degli associati;
- su mandato della Giunta Nazionale può
costituirsi in giudizio per la tutela legale dell'Unione;
- convoca le
riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale;
-
nell'amministrazione dei fondi ha la firma sociale;
- provvede alla
presentazione del bilancio predisposto dal Tesoriere per l'approvazione da parte
del Consiglio Nazionale;
- può assegnare incarichi particolari ai singoli
componenti del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale e, in accordo con il
Presidente, al Comitato tecnico consultivo;
- può stipulare convenzioni,
nell'interesse degli iscritti, degli associati e degli aderenti.
Gli
incarichi sono a titolo gratuito e saranno rimborsate, sulla base dei fondi
disponibili, le spese sostenute per assolvere le funzioni relative all'incarico
affidato.
Su suo invito, uno dei Segretari Generali Aggiunti lo sostituisce
in tutti i casi di assenza o di impedimento; in caso di dimissioni dal mandato
sindacale la Giunta Nazionale designa il Segretario Generale aggiunto, a
votazione segreta, che lo sostituisce per l'intero periodo di vacanza
dell'incarico di Segretario Generale. I Segretari Generali Aggiunti possono
assumere incarichi particolari su invito del Segretario Generale.
Art.10
Comitato tecnico consultivo
Il Comitato tecnico è l'organo collegiale consultivo e di
consulenza tecnico-legale dell'Unione.
E' composto da un numero massimo di
sette autorevoli personalità del mondo professionale, della cultura e
dell'economia che condividono gli scopi statutari ed intendono collaborare alla
loro attuazione.
Su proposta del Presidente e del Segretario Generale, in
accordo, la Giunta Nazionale dà loro mandato per gli opportuni contatti con le
personalità prescelte per conferire loro l'incarico di componenti del Comitato
tecnico in qualità di Consiglieri Nazionali.
Il Presidente coordina
l'attività del Comitato tecnico e ne rappresenta la collegialità in ogni
sede.
Il Comitato tecnico, nel rispetto del metodo della collegialità, studia
ed elabora le proposte relative alla politica associativa, esprime pareri su
ogni argomento sottoposto dal Segretario Generale, in accordo con il Presidente,
o dalla Giunta Nazionale, o dal Consiglio Nazionale o dalla Assemblea Generale,
nel superiore interesse dell'Unione. Fornisce le linee generali sui programmi di
attività alla Giunta Nazionale e partecipa, su invito sia degli Organi
dell'Unione che degli interessati, alle riunioni, iniziative o convocazioni
fatte all'Unione da pubbliche autorità, amministrazioni, forze sociali,
politiche, parlamentari e dal Governo.
Collabora, infine, con la Giunta
Nazionale per le scelte politico-sindacali dell'Unione in sede contrattuale e di
conflitti di lavoro; tiene i collegamenti con gli esperti del mondo sindacale e
del lavoro per la valutazione comune di problemi e questioni affini.
I
Consiglieri Nazionali durano in carica per l'intero periodo del mandato del
Presidente.
Il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente o del
Segretario Nazionale, elegge il Vice Presidente.
Art.11
Costituzione ed amministrazione del
fondi
Il Tesoriere viene nominato a norma dell'
Art.6 tra i componenti
il Consiglio Nazionale. Il Tesoriere provvede all'amministrazione dei fondi e
ne è responsabile.
Le entrate dell'Unione sono costituite da:
- contributi
sindacali derivanti dalle quote associative annue versate dagli iscritti
aderenti;
- contributi sindacali derivanti da versamenti di quote
direttamente all'Unione da parte di professionisti e ricercatori associati;
-
contributi straordinari.
Dai contributi versati direttamente all'Unione dalle
Amministrazioni alle quali i professionisti e i ricercatori hanno delegato la
trattenuta della propria quota associativa, il Tesoriere provvederà a versare
periodicamente, al designato dagli interessati di ciascuna amministrazione a
riscuotere per conto loro, la quota parte del contributo versato in più rispetto
alla quota singola stabilita dal Consiglio Nazionale a favore dell'Unione.
I
contributi sono versati su un conto corrente depositato in una banca scelta dal
Tesoriere in accordo con il Segretario Generale.
L'ammontare del contributo
sindacale annuale relativo alle quote associative a carico degli iscritti
aderenti ovvero a carico di singoli associati non iscritti alle organizzazioni
professionali aderenti, sarà stabilito annualmente dal Consiglio
Nazionale.
Tutte le cariche sociali dei dirigenti sindacali sono gratuite. E'
solo consentito, sulla base dei fondi disponibili, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per assolvere le funzioni di dirigente in seno
all'Unione.
Art.12
Segreterie Regionali e
Provinciali
L'Unione è articolata in Segreterie Regionali e Provinciali la
cui azione è ispirata dagli scopi enunciati dal presente Statuto.
Il
Segretario Regionale è il dirigente sindacale dell'Organo direttivo dell'Unione
nell'ambito della regione e viene nominato dal Consiglio Nazionale tra gli
associati della medesima regione su proposta del Segretario Generale. La nomina
viene ratificata dall'Assemblea Generale ai sensi dell'
Art.5.
La Segreteria
Provinciale è retta da un Segretario Provinciale nominato dal Segretario
Generale tra gli associati della medesima provincia ed è il dirigente sindacale
dell'Organo esecutivo dell'Unione nell'ambito della provincia. La nomina viene
ratificata dal Consiglio Nazionale.
Il Segretario Regionale e il Segretario
Provinciale rappresentano l'Unione USPPI a tutti gli effetti nell'ambito
territoriale di competenza.
Detti dirigenti sindacali possono essere
sollevati dall'incarico dal Segretario Generale su proposta della Giunta
Nazionale nel caso di gravi inadempienze statutarie o di perdurante inattività
sindacale. In tali casi il Segretario Generale provvederà alla nomina di un
commissario straordinario che dura in carica sino al rinnovo delle cariche
sociali nella sede regionale o provinciale.
La composizione delle Segreterie
regionali e provinciali è di competenza dei dirigenti sindacali rispettivamente
regionali e provinciali; può far parte delle Segreterie suindicate il dirigente
sindacale dei lavoratori aderenti, la cui nomina deve essere ratificata dal
Segretario Generale che può sollevarlo dall'incarico. Il numero dei componenti
le Segreterie suindicate non potrà superare il numero degli enti operanti
nell'ambito territoriale.
Le strutture regionali e provinciali saranno
disciplinate con apposito regolamento compilato dalla Giunta Nazionale.
Art.13
Collegio del Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi
e da due membri supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale, e dura in carica per
lo stesso periodo previsto per il Consiglio Nazionale. Compiti del Collegio
sono:
a) dirimere le questioni tra iscritti e Unione su richiesta del
Segretario Generale;
b) giudicare in merito ai procedimenti disciplinari e di
espulsione su richiesta della Giunta Nazionale;
c) esprimere pareri ed
interpretare lo Statuto, le sue modifiche ed integrazioni.
Per la validità
delle adunanze del Collegio è necessaria la presenza di tre membri. I
Probiviri non possono far parte della Giunta Nazionale.
Il Collegio dei
Probiviri giudica acquisendo ogni atto relativo necessario al giudizio pro bono
et aequo senza alcuna formalità e decide in un unico grado ed in via definitiva,
riferendo le proprie conclusioni sul giudizio in seduta congiunta alla Giunta
Nazionale o al Segretario Generale nei casi urgenti, per i successivi atti ed
incombenze di competenza del Consiglio Nazionale.
Art.14
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri
effettivi e da due membri supplenti, nominati dal Consiglio Nazionale, e dura in
carica quattro anni; essi possono essere scelti anche fra i non associati.
I
Revisori dei Conti hanno funzione di controllo amministrativo con esclusione di
controllo in materia di politica sindacale. Per la validità delle adunanze del
Collegio è necessaria la presenza di almeno due membri. Nel caso di discordanza
sulle decisioni sarà richiesta la presenza del membro assente.
Art.15
Sciopero
Lo sciopero è l'estremo mezzo del quale può servirsi l'Unione
per il conseguimento dei suoi fini statutari. Esso può essere proclamato a
livello nazionale per tutti gli iscritti e gli associati.
Lo sciopero può
essere proclamato soltanto dopo che siano stati esperiti tutti i tentativi per
una composizione pacifica della vertenza in corso.
Lo sciopero viene
proclamato dal Segretario Generale a maggioranza di voti della Giunta Nazionale.
Gli iscritti all'Unione in rappresentanza delle categorie operanti nei diversi
settori possono decidere autonomamente la proclamazione dello sciopero sia a
livello nazionale per una singola categoria, che per più categorie
rappresentate; in tali casi lo sciopero, limitato agli interessi di quelle
categorie, viene proclamato dall'organizzazione interessata iscritta all'Unione
che informandone la Giunta Nazionale, può chiedere al Segretario Generale
l'adesione dell'Unione alla vertenza.
Art.16
Norme finali
Le strutture delle rappresentanze sindacali a livello
nazionale, regionale, provinciale e aziendale, i nomi dei dirigenti sindacali
componendi il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, le Segreterie Regionali
e il Collegio dei Probiviri -Organi direttivi dell'Unione- nonché i nomi dei
dirigenti sindacali componenti le Segreterie Provinciali e Aziendali
-Organi esecutivi dell'Unione- e le successive variazioni vengono comunicati, a
richiesta, alle Amministrazioni presso le quali operano i dirigenti sindacali
medesimi, dal Segretario Generale o da un membro della Giunta Nazionale, in caso
di sua assenza, secondo le modalità vigenti nelle Amministrazioni interessate,
ai fini della titolarità dei diritti sindacali attribuiti dalla legge e dai
contratti di lavoro.
La Giunta Nazionale disciplinerà con apposito
regolamento l'organizzazione interna dell'Unione, degli uffici di segreteria
amministrativa, degli Organi direttivi ed esecutivi. Il regolamento entrerà in
vigore dopo l'approvazione del Consiglio Nazionale.
Nel caso di decadenza o
dimissioni, per qualsiasi causa, dal mandato sindacale di uno o più dirigenti
nominati alle cariche sociali dell'Unione, il Segretario Generale, od in caso di
sua assenza od impedimento, un suo delegato, al quale l'iscritto interessato
alla sostituzione avrà designato il nuovo dirigente sindacale, provvederà alla
sostituzione per il restante periodo dell'incarico.
I professionisti ed i
ricercatori dei diversi settori di lavoro che non hanno una propria
rappresentanza sindacale possono aderire in qualità di associati all'Unione nel
rispetto delle modalità indicate all'
Art.3; essi hanno diritto ad un voto in
sede di Assemblea Nazionale.
I professionisti ed i ricercatori collocati in
pensione, già associati all' Unione direttamente o tramite un iscritto, possono
continuare la far parte dell'Unione medesima, e se svolgono incarichi sindacali
continueranno a ricoprire le cariche sociali fino alla regolare scadenza del
mandato. Gli associati in pensione, in regola con le quote sociali, possono
essere eletti alle cariche sociali dell'Unione.
Art.17
Modifica dello Statuto
Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio
Nazionale con la presenza di almeno un componente per ciascuna delle Federazioni
Nazionali di settore di cui alla lettera a) dell'
Art.3 e con la votazione a
favore di almeno 2/3 degli iscritti presenti alla riunione.
Negli altri casi
previsti dallo Statuto le modifiche e integrazioni aggiuntive saranno presentate
secondo le modalità indicate negli articoli stessi.
Art.18
Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto valgono le
norme del Codice Civile.
(N.18675 di repertorio Raccolta n.3337 - Atti Notaio Nicola Capozzi, Roma -
Registrato in Roma addì 6/10/1988)